Premesso che non sopporto chi si mette alla guida dopo essersi ubriacato, perché, come sappiamo e come la cronaca purtroppo ci racconta ormai ogni fine settimana (e durante l’estate quasi ogni giorno), sono tanti – troppi – gli incidenti provocati dalla guida in stato d’ebrezza, per cui l’alcoltest è una naturale conseguenza.

Però non possiamo sottacere nemmeno che molto spesso è facile superare il limite legale di 0,5 grammi/litro di alcool nel sangue pur essendo consapevoli di essere perfettamente lucidi. Difatti chi di noi non ha mai bevuto un paio di birre o un paio di bicchieri di buon vino rosso per poi mettersi alla guida? Sapevamo benissimo di essere in grado di guidare, ma forse non eravamo perfettamente consapevoli del fatto che quelle due birrette o quei deliziosi bicchierini di vino ci avrebbero fatto superare il limite legale, con conseguenze spesso disastrose in termini economici e di normale vita quotidiana. Già, perché vedersi comminare un verbale (spesso) molto salato o vedersi ritirare la patente pregiudica non solo l’aspetto economico, ma anche la propria autonomia.

Cosa dice la legge sull’alcoltest?

Gli articoli 186 e 186/bis del Codice della Strada stabiliscono che, in caso di superamento del tasso di alcolemia di 0,5 g/litro si può entrare nel penale, ma con sanzioni diverse in base alla quantità di alcool nel sangue:

  • Guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
  • Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro e arresto fino a 6 mesi. In più è prevista la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
  • Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro; arresto da 6 mesi ad un anno; sospensione della patente da 1 a 2 anni; sequestro preventivo del veicolo; confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
  • In caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio) la patente di guida è sempre revocata. La revoca avviene anche quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un incidente.

E se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, ossia all’alcoltest?

Anche il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è considerato reato ed è punito con la perdita di 10 punti della patente di guida, con l’ammenda da 800 a 3200 euro e con l’arresto fino a 6 mesi. In più, anche in questo caso, è prevista la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
Inoltre va detto che per i neopatentati (primi 3 anni dal conseguimento) e per i conducenti di età inferiore a 21 anni c’è il divieto assoluto di assumere alcolici (art. 186/bis CdS).
Inoltre, per poter riavere la patente, occorre effettuare delle visite mediche e delle analisi per dimostrare che il conducente non è un alcolista abituale. Oltre ai costi elevati delle analisi (200-300 euro), vi è anche la beffa di doversi sottoporre a visite presso la Commissione Medica provinciale, ossia i SERT, dove – a seguito di numerose visite – viene rilasciato (non in tutti i casi…) un certificato che dimostra l’idoneità a riottenere la patente di guida.

Come faccio a sapere se rientro nei limiti consentiti?

Non è facile saperlo, perché tutto dipende da molti fattori, quali sesso, peso, capacità di assorbimento dell’alcool da parte del fegato, metabolismo, eventuale presenza di patologie, ecc. Tuttavia il Ministero della Salute ha più volte emanato delle linee guida per capire – in linea di massima – qual è la capacità di assorbimento dell’alcool e, quindi, la presenza dello stesso nel sangue. Di seguito una tabella riassuntiva che, però, va ribadito, è assolutamente generica. Del resto molti locali notturni si sono attrezzati, negli anni, con test alcolemici o gratuiti o a pagamento, che possono dare risultati più precisi.

tabella_alcolemica

Limiti alcolemici in Europa

In Italia, come detto, il limite è di 0,5 grammi/litro di alcool nel sangue, sostanzialmente nella media europea. I Paesi che hanno limiti più alti sono Malta e Inghilterra (0,8), mentre i Paesi meno tolleranti sono quelli dell’Est Europa (0,0) e la Svezia (0,2). La tabella seguente riassume i limiti. Nella prima colonna sono rappresentati i limiti generici, nella seconda quelli per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose e nella terza quelli per i neopatentati.

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La Sentenza n. 567/17 del GdP di Reggio Calabria sulla nullità dell’alcoltest

La nullità dell’Alcoltest in caso di mancata indicazione della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia

Prima di commentare la recentissima Sentenza in oggetto tengo a precisare che questi non devono essere considerati degli escamotage per evitare le conseguenze dell’alcoltest, ma mere affermazioni di diritto, per cui il rispetto della Legge deve valere sia per i cittadini che per gli operatori di Pubblica Sicurezza.

La Sentenza (depositata in cancelleria il 30 giugno 2017) muove dal fatto che a un giovane reggino fu comminato nel 2016 un verbale di infrazione al CdS e ritirata la patente per presunta positività all’alcoltest. Il giovane, tramite l’avvocato Giuseppe Ravenda (che ringrazio per aver pubblicato la sentenza sul sito di Studio Cataldi) propose ricorso al GdP avverso al verbale di accertamento e al decreto prefettizio di ritiro della patente. Il Giudice, richiamando due note Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 2/2015 e n. 5396/2015) ha stabilito che la mancata indicazione al presunto trasgressore (sia a voce che sul relativo verbale) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia comporta la nullità degli accertamenti. Quindi, dato che l’accertamento del tasso alcolemico costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, durante il suo svolgimento l’indagato ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia e di essere avvisato di tale facoltà, in base all’art. 114 disp. att. cpp.

La mancanza di tale avviso, quindi, produce la nullità degli atti (verbale di accertamento e decreto prefettizio).

L’affermazione del diritto all’assistenza legale è importante perché tali accertamenti non sono da considerarsi meri atti amministrativi (come può essere un verbale per eccesso di velocità), ma sono prodromici ad un’eventuale azione penale, quindi il diritto di difesa si estende, ovviamente, al momento in cui iniziano tali atti di indagine.

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