Sono tante le Amministrazioni Comunali che scelgono di istituire i parcheggi a pagamento, ossia le cosiddette strisce blu, nelle proprie città, soprattutto nelle città turistiche, in quanto rappresentano un facile guadagno per le sempre più povere casse comunali. Ma dato che si tratta per l’appunto di soldi facili e veloci, molti Comuni tendono ad abusare dello strumento, forti anche del fatto che il Codice della Strada, su questi temi, è lacunoso e offre svariati spunti interpretativi. E’ per questo che ho deciso di scrivere quest’articolo, nonostante il problema sia annoso e affrontato lungamente sulle riviste giuridiche, ma spesso con linguaggio tecnico e di difficile comprensione da parte del grande pubblico. Quindi voglio affrontarlo con un linguaggio (spero) semplice e voglio che la gente sappia tutelarsi da quest’ennesimo balzello.
Le tre tecniche che i Comuni usano per i parcheggi a pagamento
Ci sono tre modi per cui un Comune può massimizzare le entrate derivanti dai parcheggi a pagamento. Uno è legittimo (anche se ingiusto), l’altro rasenta l’illegittimità mentre l’ultimo è illegale.
Determinare tariffe esose dei parcheggi
Un Comune è libero di scegliere le tariffe dei parcheggi a pagamento, sulla base della classificazione delle aree urbane (centro storico, semi-centro, area di pregio, area industriale, ecc.) coerentemente con le tabelle pubblicate dal Ministero, e quindi può stabilire, per esempio, che nel centro storico si paga 1,50 €/ora, mentre nel semi-centro si paga 0,90 €/ora e che nelle zone industriali gli stalli di parcheggio siano liberi.
Data questa libertà dei Comuni nel determinare le tariffe, molte zone a vocazione turistica scelgono di applicare tariffe alte (per esempio in Costiera Amalfitana o a Portofino si arriva a pagare anche 10,00 € l’ora) o di estendere la durata del parcheggio a pagamento a tutto il giorno (la maggior parte dei Comuni fa pagare nelle ore mattutine e pomeridiane). Questo è un comportamento che può sembrare ingiusto ed esoso, ma rientra nella discrezionalità amministrativa e nei confini di legge.
Estendere le strisce blu in ogni zona del centro e del semi-centro
Alcuni Comuni, per ottenere più entrate, decidono di estendere le strisce blu in tutte le zone del centro e in moltissime zone del semi-centro, quindi trovare, in queste città, parcheggi liberi (e non soggetti a durata limitata della sosta) è impossibile. Questo è un comportamento che rasenta l’illegalità. La rasenta, però. Perché l’art. 7 comma 8 del Codice della Strada dice che se i Comuni decidono di adottare i parcheggi a pagamento, devono prevedere, nelle vicinanze, anche un numero adeguato di parcheggi liberi (e privi di controllo di durata della sosta, cioè non soggetti a disco orario). La norma è chiara, però prosegue dicendo che quest’obbligo non sussiste per alcune zone di pregio o di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico. Dato che la norma è molto vaga e lascia ampio spazio alla giunta comunale di decidere se una certa zona è o non è di pregio oppure è o non è di particolare rilevanza urbanistica, allora è chiaro che questi Comuni diranno che tutto il centro è di particolare rilevanza, quindi escludendo ogni sorta di parcheggio libero! Ma quest’atteggiamento è stato censurato più volte dalla Corte di Cassazione, per cui potrebbe rappresentare un valido motivo di ricorso (Vedi Cass. civ. Sez. II, 20-01-2010, n. 927; Cass. civ. Sez. I, 07/03/2007, n. 5277; Cass. civ. sez. VI-2, ordinanza 03/09/2014 n. 18575).
Fare una multa per ticket scaduto
Qui viene il bello. Quando torni alla macchina e trovi una multa per “grattino” scaduto, sappi che quella multa è illegale, completamente. Spesso il Ministero dei Trasporti si è espresso sul tema, dicendo che i Comuni non possono sanzionare gli automobilisti a cui è scaduto il ticket di pagamento della sosta. Punto. Lo ha ribadito più volte, per ultimo con nota n. 53284 del 12 maggio 2015 in cui ha ribadito che nella sosta limitata o regolamentata è possibile incorrere nelle seguenti violazioni che sono sanzionate dal Codice della Strada:
- Ove non venga posto in funzione il dispositivo della sosta, ovvero non venga indicato l’orario di inizio della sosta, si incorre nella sanzione prevista dall’art. 157 co. 8 del CDS;
- Ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS;
- Con riferimento inoltre alla sola protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell’art. 7 del CDS in presenza di una reiterazione della condotta.
Quindi il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una inadempienza contrattuale che comporta per l’Amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse previa le procedure coattive previste ex lege e l’eventuale applicazione di una penale secondo quanto previsto nella regolamentazione ex art. 7 comma 1, lett. f).
Cosa significa? Che il Comune dovrà richiedere solo il pagamento del residuo ed applicare una penale solo se è stata determinata dalla Giunta. Quindi facciamo un esempio. La Giunta comunale di Roccapriora delibera che per ogni ora dal termine del pagamento della sosta si dovrà applicare una penale di 3,00 € più il costo del parcheggio, pari a 1,00 €/ora. Io vado con la mia pandina a Roccapriora, ma c’ho solo 50 centesimi e quindi pago il parcheggio per mezz’ora. Vado a fare un giro e poi trovo un amico che non vedo da tanto tempo. Tra n’aperitivo e l’altro ho passato con lui 3 ore. Alla fine del bel pomeriggio torno alla macchina e non troverò una multa, bensì un avviso bonario che mi inviterà a pagare 3,50 euro di parcheggio scaduto più 9,00 € di penale. Questa modalità è legale, la multa, invece no.
Quante città si sono adeguate?
Nel 2015 l’unico Comune che ha contestato le note ministeriali è stato il Comune di Lecce, tutti gli altri si sono adeguati. Ma attenzione! Molti Comuni, pur essendosi adeguati alle direttive ministeriali, continuano a fare multe per grattino scaduto, e sono tutte multe contestabili. Inoltre sono pochissimi i Comuni che hanno deliberato in materia di recupero del residuo e applicazione dell’eventuale penale. Se manca la delibera di Giunta, non potranno recuperare alcuna somma.
Come posso tutelarmi?
L’unico modo per tutelarti è di proporre ricorso al Prefetto territorialmente competente (quindi al Prefetto della tua Provincia di residenza), perché è gratuito e si può inviare anche a mezzo PEC (risparmiando pure sul costo della raccomandata A/R). Sconsiglio il ricorso al Giudice di Pace, perché le spese di giustizia superano di gran lunga l’ammontare della multa. Il Prefetto di solito accoglie questo tipo di ricorsi (tranne se non sono scritti con i piedi o mancano gli elementi minimi di un ricorso amministrativo), perché è un rappresentante del Governo e quindi deve adeguarsi alle decisioni ministeriali.
E’ vero che da oggi se paghi la multa entro 5 giorni dalla notifica del verbale hai diritto a uno sconto del 30%, ma è anche vero che sono tante le multe ingiuste che vengono fatte ogni giorno per ticket scaduto e sono tutte illegittime.
Da sanzione amministrativa a inadempimento contrattuale
Ci sarebbe da argomentare su un altro punto. Se è vero che il mancato rinnovo del pagamento non è sanzionabile è anche vero che diventa un inadempimento contrattuale, quindi la società a cui il Comune ha affidato il servizio può intimare il pagamento attraverso le ordinarie procedure (avviso bonario, messa in mora, citazione a giudizio, ecc.) e può decidere, insieme al Comune, importi alti a titolo di penali. Ciò comporterebbe che l’ammontare della somma richiesta potrebbe essere più alta rispetto alla multa. Ma staremo a vedere, perché ad oggi, a due anni dalla pubblicazione della nota interpretativa, solo pochi Comuni si sono adeguati e quindi ancora non sappiamo come si evolverà la vicenda. Però una cosa la sappiamo: il Comune e la Società partecipata dovranno dimostrare esattamente la durata della sosta, da quando scade il ticket fin quando l’auto non viene spostata dallo stallo blu. E siamo sicuri che questa prova sarà fornita? L’unica prova che possa dar vita alla richiesta integrativa e all’eventuale penale (“eventuale” si fa per dire, lo dice la legge, ma tutti i Comuni la prevederanno…). Perché se è vero che noi cittadini dobbiamo ubbidire alla legge, è anche vero che le Amministrazioni devono fare altrettanto.
Conclusioni e curiosità sui proventi dei parcheggi a pagamento
A breve ho intenzione di pubblicare un vademecum e un modello di ricorso amministrativo, in modo da facilitare la presentazione di un ricorso al Prefetto. Ce ne sono tanti sul web, ma molti modelli, secondo me, lasciano a desiderare.
Infine, una curiosità. L’art. 7 comma 7 del Codice della Strada dice che i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. Ora, secondo voi, tutti i soldi che entrano ai comuni dai parcheggi a pagamento vengono davvero usati per questo? No, perché altrimenti dovremmo avere strade in marmo di Carrara, parcheggi con strisce oro 24 carati e autobus volanti a energia solare. Invece come vengono usati questi soldi? Chiaro: sono i profitti delle Società partecipate che gestiscono i parcheggi a pagamento. Di ciò dobbiamo ringraziare il prode Prodi e il mitico D’Alema, che hanno voluto privatizzare tutto.
Sapevo di questa normativa. I comuni hanno inavaso le città di strisce blu, anche dove non è consentito come ad esempio dove vivo, su careggiate a due corsie al centro della città. E no, non credo che i soldi vadano per i miglioramenti urbanistici, se vieni da quste parti ti metti le mani nei capelli (https://tuttolandia1.wordpress.com/2015/02/20/ringrazio/).
Si, i parcheggi al centro della carreggiata li ho visti in molte città, tra cui la “civilissima” Rovereto (TN). E’ un modo come un altro per far cassa, però quando la legge impone di non multare e multano lo stesso, non stanno solo facendo cassa, stanno frodando la legge e i cittadini!
Grazie per aver condiviso il tuo post, l’ho apprezzato molto 🙂
La frode ai cittadini è sistematica e spesso silente.
Spetta a noi informarci 😉
vero, ma quante “piccole” leggi vengono modificate senza che il cittadino lo sappia o gli sia permesso di saperlo?
Nel mare magnum legislativo italiano è impossibile pure per un operatore del settore tenersi aggiornato, figurati per un cittadino…
Appunto, ne so qualcosa io per una situazione che ci si è presentata un paio di mesi fa…